
Fino al prossimo 21 marzo sono previste in Campania limitazioni alla mobilità
Con l’Ordinanza n. 7 del 10/03/2021 si dispone limitazioni alla mobilità e alle attività dei mercati.
Con decorrenza dal dall’11 marzo 2021 e fino al 21 marzo 2021: – salvo che nella fascia oraria 7.30-8,30, è disposta la chiusura al pubblico dei parchi urbani, ville comunali, giardini pubblici, lungomari e piazze, fatta salva la sola possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali aperti e alle abitazioni private. I soggetti competenti garantiscono la chiusura di eventuali porte e varchi di accesso; con decorrenza dal 12 marzo 2021 e fino al 21 marzo 2021: – è vietato lo svolgimento di fiere e mercati per la vendita al dettaglio, ivi compresi quelli rionali e settimanali. Sono esclusi dal divieto i negozi siti in prossimità o all’interno di aree mercatali, ove provvisti di servizi igienici autonomi, limitatamente alla vendita dei generi alimentari e allo svolgimento delle altre attività consentite a mente dell’art.45 del DPCM 2 marzo 2021; si raccomanda alla popolazione di evitare tutte le occasioni di contatto con persone al di fuori del proprio contesto abitativo che non siano strettamente necessarie e di rimanere a casa il più possibile; si richiamano le Pubbliche Amministrazioni all’obbligo di ricorso al lavoro agile nella percentuale più elevata possibile e si raccomanda tale modalità anche ai datori di lavoro private; si rammenta che sono sospese le attività delle ludoteche.
“a modifica del punto 1.2. dell’ordinanza regionale n.7 del 10 marzo 2021: che, a far data dalle ore 15,00 del 13 marzo 2021, è sospeso lo svolgimento di fiere e mercati per la vendita al dettaglio, ivi compresi quelli rionali e settimanali, anche con riferimento alle attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Queste ultime attività restano consentite nei negozi siti in prossimità o all’interno di aree mercatali, se provvisti di servizi igienici autonomi; che i mercati sull’intero territorio regionale sono chiusi, con decorrenza dall’8 marzo 2021, per effetto delle disposizioni di cui all’art.45 del DPCM 2 marzo 2021, salvo che per le attività espressamente consentite dall’ indicato art.45 (attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici).